PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2340 e rilevato che:

                esso reca un contenuto omogeneo, volto a rafforzare l'azione di prevenzione dei fenomeni di violenza in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive, anche attraverso l'immediata applicazione di prescrizioni relative alla loro organizzazione ed al loro svolgimento; a tale materia si riconnette solo indirettamente l'articolo 11-quinquies, che reca modifiche alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo;

                interviene, all'articolo 1, a dettare una disciplina transitoria, applicabile fino alla completa attuazione di prescrizioni (che il provvedimento in esame integra ed amplia, anche implicitamente) già introdotte, in particolare, dall'articolo 1-quater del decreto legge n. 28 del 2003, ed ormai entrate in vigore a partire dalla stagione sportiva 20006/2007;

                contiene disposizioni che effettuano richiami normativi in forma generica, per i quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, l'articolo 11-quater, comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, richiama, «in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo»);

                adotta, in alcuni casi, espressioni di uso comune suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato giuridico loro attribuito (ad esempio, l'articolo 1 fa riferimento agli «stadi non a norma», nei quali «le competizioni sono svolte a porte chiuse»; l'articolo 2-bis, comma 1 reca la rubrica «divieto di manifestazioni esteriori», locuzione che compare anche al secondo comma, in connessione con il divieto di talune «rappresentazioni esteriori, anche verbali», recata nel primo comma del medesimo articolo);

                la tecnica della novellazione - all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica; in altri casi invece, la novellazione delle norme pregresse pur non conforme a quanto previsto dalla citata circolare, appare tuttavia nel caso di specie funzionale ad una sua più agevole comprensione e coerente con la finalità dell'intervento legislativo, volto a modificare termini o importi di sanzioni previsti da

 

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disposizioni vigenti: articolo 2, comma 1, lettera a), n. 1); lettera b); lettera c); articolo 2-bis, comma 3; articolo 5, comma 01; articolo 11-quater, comma 1, lettera d);

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 11-quater - che inserisce il comma 6-bis all'articolo 34 del testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) al fine di richiamare, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, l'osservanza di specifiche misure individuate con codice di autoregolamentazione, volte «alla diffusone tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive» - andrebbe valutata l'opportunità di un coordinamento di tale disciplina con quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo 34, che appare perseguire il medesimo intento e reca una formulazione in gran parte identica;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 2-bis - che definisce una peculiare tipologia di condotta illecita, sintetizzata nella formulazione della rubrica «divieto di manifestazioni esteriori» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare la fattispecie che integra il reato ivi previsto, in particolare con riferimento a talune «rappresentazioni esteriori, anche verbali».


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 2340 Governo, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione del decreto

 

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legge n. 8 del 2007 recante Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche;

            rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono in primo luogo riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», rientrante nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione;

            osservato che il decreto legge in esame contiene, inoltre, una serie di misure finalizzate ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive, rientranti nella materia «ordine pubblico e sicurezza» attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione;

            rilevato che alla medesima finalità di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza sono, altresì, collegabili le ulteriori disposizioni del provvedimento che, sebbene riconducibili alle materie «ordinamento sportivo» e «ordinamento della comunicazione», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione annovera tra le materie di competenza legislativa concorrente, sono comunque anch'esse dirette ad arginare fenomeni di violenza connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive;

            osservato, in particolare, che i commi 1 e 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge introducono uno specifico reato di natura contravvenzionale, volto a sanzionare comportamenti riferibili ad organizzazioni di sostenitori, i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive;

            considerato che l'assenza di termini rigorosi nella definizione delle condotte vietate determina la introduzione nell'ordinamento di una fattispecie penale dai contorni indeterminati, rispetto alla quale non è chiara la individuazione del bene meritevole di tutela giuridica sotto il profilo penale;

            rilevato inoltre che la previsione relativa alla sanzione prevista all'articolo 7, comma 1, capoverso «articolo 583-quater», che introduce l'articolo 583-quater del codice penale, può portare all'applicazione della pena della reclusione fino a diciotto anni nel caso di lesioni personali gravissime procurate ad un pubblico ufficiale, analogamente a quanto previsto per la commissione di più gravi reati contro la persona;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            siano riformulati i commi 1 e 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge, mediante una disciplina rigorosa della condotta che si assume vietata, in modo da individuare il bene meritevole di tutela giuridica;

 

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        e con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 7 del decreto-legge, che la pena stabilita per il reato di cui all'articolo 583-quater del codice penale sia definita in termini di maggiore ragionevolezza, anche tenendo presente l'entità delle altre pene previste per i reati contro la persona.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2340, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche»;

          valutati positivamente, in particolare: l'articolo 10 che prevede che all'adeguamento degli impianti provvedano le società utilizzatrici degli impianti medesimi ed individua le procedure per il rilascio alle società del provvedimento abilitativo che eventualmente si rendesse necessario; l'articolo 11 che prevede la definizione attraverso un tavolo concertativo ampiamente partecipato (Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, Ministro per le infrastrutture, Ministro dell'interno, Ministro dell'economia e delle finanze, CONI, ANCI, Regioni, organizzazioni sportive), di un programma straordinario per l'impiantistica sportiva;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 8 del 2007, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche;

            considerato che il provvedimento, che persegue lo scopo di prevenire e reprimere efficacemente il fenomeno della violenza negli stadi, reca una serie di misure, finalizzate ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive, riconducibili alla materia «ordine pubblico e sicurezza», assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato che il testo apporta modifiche a norme di carattere penale e processuale contenute nella legge 13 dicembre 1989, n. 401 «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche», nel decreto legge n. 28 del 2003 «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e nel codice penale;

            considerato che le suddette previsioni investono specifici profili relativi alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», rientranti nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, lett. l), della Costituzione;

            rilevato che alla finalità di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza sono connesse le ulteriori disposizioni del provvedimento che, riconducibili alle materie «ordinamento sportivo» e «ordinamento della comunicazione», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di competenza legislativa concorrente, perseguono la medesima ratio di approntare un complessivo sistema di interventi tesi ad arginare fenomeni di violenza connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive;

            rilevato che l'articolo 11 prevede l'attuazione di un tavolo di concertazione, cui partecipino i Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive, delle infrastrutture, dell'interno e dell'economia e delle finanze, il CONI, nonché i rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle regioni e delle organizzazioni sportive, al fine di definire un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e all'esercizio della pratica calcistica;

            considerato che la previsione di una analoga partecipazione delle regioni e degli altri organismi di cui all'articolo 11 è prevista

 

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anche in relazione a quanto statuito dall'articolo 11-bis, che attribuisce al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'Università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, il compito di definire un programma di iniziative da realizzare nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile e finalizzate a promuovere i valori dello sport, come sanciti nella Carta olimpica;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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